Inchieste · Soldi pubblici
L'otto per mille che non hai scelto
Il meccanismo non è nascosto: sta scritto in un comma del 1985. Chi non esprime una preferenza la esprime comunque, e la esprime come la maggioranza.
Ogni anno, con la dichiarazione dei redditi, agli italiani viene chiesto di destinare l'otto per mille dell'imposta sul reddito a una confessione religiosa o allo Stato. È presentata come una scelta libera. Lo è. Il problema è cosa succede a chi non sceglie.
Risposta: la sua quota viene assegnata comunque, e viene assegnata in proporzione alle scelte di chi ha scelto. Lo dice l'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222. Non è un'interpretazione, è il testo della norma.
Come funziona il meccanismo, con i numeri
Solo circa il 40% dei contribuenti esprime una scelta. Il restante 60% lascia la casella vuota. Quel 60% non torna allo Stato e non resta fermo: viene spalmato secondo le percentuali del 40% che ha deciso. E poiché fra chi decide la Chiesa cattolica raccoglie la larghissima maggioranza, la Chiesa incassa anche la larghissima maggioranza delle quote di chi non ha espresso nulla.
| Voce | Valore |
|---|---|
| Contribuenti che esprimono una scelta | ≈ 40% |
| Importo complessivo destinato alla Chiesa cattolica | ≈ 1,09 miliardi € |
| Quota che arriva da chi non ha scelto nulla | ≈ 59% |
Quasi sei euro su dieci di quel miliardo arrivano da cittadini che non hanno indicato la Chiesa. Non che l'hanno rifiutata: non si sono espressi. Il meccanismo interpreta il loro silenzio come un voto proporzionale.
Non lo diciamo noi: lo ha scritto la Corte dei conti
Nel 2015 la Corte dei conti, con la deliberazione 8/2015/G, ha esaminato il funzionamento dell'otto per mille. Il giudizio sul meccanismo di ripartizione delle scelte non espresse è che si tratta di un sistema «non del tutto rispettoso dei principi di proporzionalità, di volontarietà e di uguaglianza».
È un rilievo della magistratura contabile dello Stato italiano, non di un comitato laicista. E da allora la norma non è cambiata.
Cosa questo non significa
Non significa che la Chiesa stia prendendo soldi illegalmente: sta applicando una legge dello Stato, votata dal Parlamento. La responsabilità del meccanismo è politica e sta in Parlamento, non in Vaticano. Cambiare l'articolo 47 richiede una legge: nessuna maggioranza, di nessun colore, in quarant'anni, ci ha provato seriamente.
Il secondo capitolo: l'IMU, e una scadenza che scade fra otto giorni
Gli immobili della Chiesa non sono esenti dall'IMU in quanto ecclesiastici. L'esenzione è condizionata: vale per gli immobili destinati ad attività non commerciali. Una scuola che chiede rette di mercato, un albergo, una casa per ferie gestita come struttura ricettiva non rientrano nell'esenzione.
Da qui nasce una vicenda europea lunga quattordici anni, che va raccontata nell'ordine giusto perché in giro si trova ricostruita male.
La cronologia, per punti
- 2012 — La Commissione europea decide che la vecchia esenzione ICI per gli enti non commerciali era un aiuto di Stato illegittimo, ma non ordina il recupero, ritenendolo impossibile da eseguire.
- 2018 — La Corte di giustizia dell'Unione europea annulla quella rinuncia al recupero: l'Italia deve procedere.
- 2024 — L'Italia introduce lo strumento per farlo: l'articolo 16-bis del decreto legge n. 131 del 2024, con una soglia di 50.000 euro sotto la quale non si recupera.
- 2025-2026 — Il termine per l'avvio del recupero viene prorogato due volte. La scadenza attuale è il 30 settembre 2026.
- Oggi — Importo effettivamente recuperato: zero.
Otto anni dalla sentenza della Corte di giustizia, due proroghe, una soglia che esclude la maggior parte delle posizioni, e non un euro rientrato. La scadenza cade fra otto giorni. Questa pagina verrà aggiornata con quello che succede il 30 settembre.
Le cifre che in questo articolo non trovi
Questa sezione è parte del pezzo, non un'appendice. Sull'argomento circolano due numeri che avrebbero fatto un titolo molto più forte, e che abbiamo deciso di non pubblicare.
Quello che non scriviamo, e perché
- La cifra dei 4-5 miliardi di euro spesso attribuita al totale dei mancati introiti IMU: non poggia su un atto ufficiale verificabile. È una stima di parte, ripresa di articolo in articolo finché non ha smesso di sembrare una stima.
- La cifra degli 11 miliardi attribuita al valore complessivo dei benefici fiscali: stessa storia, nessuna fonte primaria che la sostenga.
Il meccanismo dell'articolo 47 e i tre azzeramenti del recupero IMU sono fatti documentati e bastano da soli. Aggiungerci un numero non verificabile non rafforzerebbe l'argomento: lo renderebbe attaccabile. Se un giorno esce un atto che quantifica davvero, lo pubblichiamo con il link.
Il punto
Il problema dell'otto per mille non è che la Chiesa riceva denaro pubblico: quella è una scelta legittima di un Paese che può decidere di finanziare le confessioni religiose. Il problema è che una parte larga di quel denaro arriva da persone che non hanno scelto, sulla base di una legge che tratta il silenzio come un consenso proporzionale — e che la Corte dei conti ha già detto essere in tensione con i principi di volontarietà e uguaglianza.
È correggibile in una riga di legge: chi non sceglie, non assegna. Nessuno l'ha scritta, e la ragione è banale. Con la riforma, la Chiesa perderebbe circa sei decimi del suo otto per mille, e nessun partito italiano ha voglia di essere quello che l'ha proposta.
Fonti
- Legge 20 maggio 1985, n. 222, articolo 47, comma 3 — ripartizione delle quote non espresse in proporzione alle scelte espresse. Normattiva
- Corte dei conti, deliberazione 8/2015/G, relazione sulla destinazione e gestione dell'otto per mille dell'IRPEF. corteconti.it
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, dati sulle scelte di destinazione dell'otto per mille e sugli importi ripartiti. finanze.gov.it
- Commissione europea, decisione del 2012 sugli aiuti di Stato relativi all'esenzione ICI per gli enti non commerciali. Registro dei casi di concorrenza
- Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 2018 che annulla la rinuncia al recupero. curia.europa.eu
- Decreto legge 11 settembre 2024, n. 131, articolo 16-bis — disciplina del recupero, soglia di 50.000 euro e termini, con le successive proroghe. Normattiva
I riferimenti normativi sono citati per numero e articolo così che chiunque possa aprire il testo e verificare. Dove una cifra circolante non ha un atto alle spalle, l'abbiamo esclusa e lo abbiamo scritto nel corpo dell'articolo.
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